TARSU
T.A.R.S.U.
A chi rivolgersi:
UFFICIO TRIBUTI - COMUNE DI LUNGAVILLA
tel. 0383/76130
UFFICIO TRIBUTI - COMUNE DI VERRETTO
tel. 0383/84570
COS´E´ LA T.A.R.S.U.E´ una tassa dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali (esempio: cortili) e delle aree verdi (esempio: giardini) presenti nel territorio dei Comuni dell´Unione.
La tassa viene applicata secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e con l´osservanza delle prescrizioni e dei criteri dei Regolamenti Comunali.

RIDUZIONI ED ESENZIONI
La tassa, dovuta per anno solare e decorrente dal primo giorno del bimestre successivo all´occupazione dei locali, è determinata sulla base della superficie occupata o detenuta dai soggetti denuncianti, secondo la classificazione di categoria.
E´ prevista una riduzione pari al 30% della tariffa unitaria, per il contribuente che ne faccia richiesta e applicata a partire dall´anno successivo a quello della denuncia, se dichiara di:
- essere unico occupante (o detentore) di abitazione;
- utilizzare l´abitazione stagionalmente o comunque in maniera discontinua o limitata;
- avere l´abitazione a disposizione ma essere residente o avere la dimora abituale all´estero per più di sei mesi all´anno.
In applicazione all´art. 67 D.Lgs. 507/93 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
a) esenzione totale per le abitazioni occupate da persone in condizioni socio economiche particolarmente disagiate, attestate dal settore servizi sociali.
b) Esenzione totale per locali delle Associazioni senza fine di lucro.
Occorre comunicare la cessazione non appena si verifica per evitare il pagamento della parte del tributo non dovuta.
La denuncia ha efficacia anche ai fini dello sgravio o del rimborso dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione.

SANZIONI
Per l´omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta.
 
MODALITA´
 Le denunce dei locali e delle aree tassabili, possono essere assolte direttamente c/o lo sportello dell´Ufficio Tributi entro il 20 gennaio successivo all´occupazione dei locali e della aree.
Le denunce debbono contenere, oltre l´indicazione del codice fiscale, le complete generalità dell´intestatario anche, per gli enti, associazioni, società ed altre organizzazioni:
- la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali,
- l´ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree,
- la loro destinazione d´uso,
- la data d´inizio della condizione e occupazione,
- la data e la firma del denunciante
Occorre compilare apposito modulo, disponibile presso l´Ufficio stesso, sia per denuncia originaria, sia per variazione (es. cambio di residenza, ragione sociale,ecc.), sia per richiesta di riduzione.
Per eventuale rimborso occorre presentare o spedire una richiesta in carta semplice all´Ufficio Tributi specificando le ragioni della domanda e allegare tutti i documenti utili a dimostrare il diritto allo stesso.
Per l´esonero occorre presentare, entro il 20 gennaio di ogni anno, domanda corredata dalla documentazione riguardante il reddito familiare. L´agevolazione una volta concessa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. L´esenzione è applicata a partire dall´anno successivo.